Sull'utilità delle clausole penali in contratti di locazione

Sull'utilità delle clausole penali in contratti di locazione

I contratti di locazione vanno a nostro parere visti come dei contratti veri e propri e non solo come la inutile formalità che si deve compiere per poter affittare il proprio immobile, nella convinzione, in parte veritiera, che in caso di lite il giudice avrà un favor nei confronti del conduttore.

Fortunamente molto raramente ci è capitato di assistere a delle liti tra locatori e conduttori, e quasi sempre il motivo del contendere era un comportamento che il conduttore aveva tenuto, contrario alla lettera contrattuale. Il locatore chiedeva il risarcimento del danno arrecatogli, ma COME QUANTIFICARE tale danno? Ricorrere alla decisione di un giudice e' costoso e sopratutto lunghissimo in un paese come l'Italia, vuol dire rimandare la questione alle calende greche e quindi mantenerla sempre "viva" nella propria testa.

C'e' una semplice ed indolore soluzione a questo: specificare nella lettera contrattuale delle apposite penali, che non debbono certo essere vessatorie, ma mirano a quantificare con accordo delle parti, il danno che il locatore chiederà in caso di comportamento in deroga al contratto di locazione del proprio inquilino.

Qui di seguito vi diamo un paio di consigli sul dove inserire una cifra che quantifichi "il danno" di cui chiedere risarcimento all'inquilino.

Impossibilità di visita della casa occupata da parte di nuovi potenziali inquilini o eventuali compratori

Se l''inquilino, per una sua perversa le personalissima visione del suo diritto di privacy e alla tranquillità, per settimane non consente le visite di nuovi potenziali inquilini o compratori all'immobile (e' prassi, a Milano, consentire le visite almeno due volte alla settimana per la durata di due ore) è giusto che gli venga fatto pagare il "danno" causato al locatore - o venditore - che di fatto dovrà attendere fino all'abbandono della casa per poterla realmente rimettere sul mercato.

Mancato abbandono della casa cessato il periodo di locazione

Gli inglesi lo chiamano "overstay clause": se l'inquilino da' disdetta a far data al 31 Dicembre e lascia la casa 10 gg dopo, i 10 gg di sua permanenza "al di fuori" del contratto non devono essere calcolati pro-rata sul canone mensile, ma secondo una  penale giornaliera, doppia o tripla della cifra precedente, che lo disincentivi a tale comportamento. Molto probabilmente, il locatore sara' tenuto a rimborsare i giorni di hotel del nuovo conduttore che aspetta di prendere possesso dell'immobile per cui ha gia' firmato il contratto e versato la cauzione.

 

Tutela particolare di arredi o oggetti di pregio contenuti nella casa, o anche delle semplici piante del terrazzo

Se l'inquilino nel corso della locazione non ha prestato adeguata cura ad oggetti o parti speciali della casa, ad esempio, un dato armadio o il terrazzo piantumato che tanto si e' faticato a creare. Inutile litigare, se alla riconsegna dell'appartamento il famoso mobile e' rovinato, si paga la cifra riportata nel contratto senza potersi difendere dicendo che "e' un danno da poco", "quasi non si vede" ecc L'avere stabilito una cifra libera il campo da inutili diatribe.

Mancata reimbiancatura dei locali

Se il contratto prevede la reimbiancatura dei locali, ed il conduttore non la fa, inutile litigare sui prezzi degli imbianchini a Milano, ci si adegua al prezzo di reimbiancatura stabilito nel contratto e firmato dalle parti, prezzo che sara' trattenuto dal deposito cauzionale versato

Non limitatevi più a dire che una cosa non deve essere fatta, indicate anche una penale che sancisca il dato comportamento scorretto.

Per info e domande, come sempre, scrivete a: info@immobiliedinvestimenti.com

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